Art. 18. Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accreditamento 1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riguardo al necessario possesso, da parte del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualita', definisce: a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accreditamento; b) modalita' per le verifiche, iniziale e successive, del possesso dei requisiti della struttura o del professionista accreditato; c) requisiti ulteriori per l'accreditamento orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilita', l'efficacia, l'efficienza nelle attivita' e nelle prestazioni oltre alla continuita' assistenziale. 2. Il sistema indicato al comma 1, deve essere costituito da condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualita' del servizio erogato, in conformita' alle norme nazionali ed internazionali di certificazione di qualita' in materia di sanita'. La giunta regionale determina criteri e tempi per la certificazione di qualita'. 3. Con successivi provvedimenti, la giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento specifici in riferimento alle classificazioni di cui agli articoli 12 e 14, identici per le strutture pubbliche o equiparate e le strutture private, nonche' i requisiti specifici di accreditamento per i professionisti. 4. Al fine di individuare i requisiti tecnici di qualificazione professionale e qualitativa delle strutture pubbliche o equiparate ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, nonche' delle strutture private, la giunta regionale si avvale dell'organismo tecnico consultivo di cui all'art. 10, comma 2.