Art. 19.
                     Procedura di accreditamento
    1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto
interessato,  comporta la verifica della sussistenza delle condizioni
di  cui  all'art.  16  e  si  conclude con provvedimento della giunta
regionale, del comune o del direttore generale dell'azienda U.L.S.S.,
solamente  se  delegato,  nei  casi  di cui all'art. 16, comma 2, nel
termine  di  centoventi  giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
previo parere obbligatorio e vincolante del dirigente della struttura
regionale   competente   circa  la  conformita'  alla  programmazione
socio-sanitaria  e  sociale  regionale;  le  strutture  regionali che
ricevono  l'istanza trasmettono immediatamente la richiesta di parere
alla  competente  struttura,  che  si  pronuncia entro novanta giorni
dalla ricezione degli atti.
    2.  In  caso  di esito positivo, la verifica del mantenimenro dei
requisiti  di  accreditamento  avviene con periodicita' triennale; in
caso  di  esito  negativo,  una nuova richiesta di acereditamento non
potra'  essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del
provvedimento conclusivo del procedimento.
    3.  La  giunta  regionale provvede a definire ed a disciplinare i
compiti  e  le  attivita'  delle  strutture regionali cui affidare il
procedimento  di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei
requisiti  di accreditamento, nonche' la formazione e la gestione del
personale addetto alle verifiche di accreditamento. Di tali strutture
possono  avvalersi  i  comuni  ed  il direttore generale dell'azienda
U.L.S.S. nei casi di cui all'art. 16, comma 2.
    4. La giunta regionale determina i criteri e l'entita' dell'onere
posto  a  carico  dell'accreditando,  a titolo di partecipazione agli
oneri  derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla
tipologia e alla complessita' della struttura.
    5.  Le  verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base
di   criteri  predefiniti  che  tengano  conto  di  quanto  stabilito
dall'articolo  18  comma  3,  aggiornate  e rese pubbliche secondo le
modalita'  stabilite  dalla  giunta  regionale. Con il medesimo atto,
inoltre,   sono  precisate  le  condizioni  di  incompatibilita'  del
personale addetto alle verifiche.
    6.   E  istituito,  presso  la  competente  segreteria  regionale
l'elenco   dei  soggetti  accreditati,  il  cui  aggiornamento  viene
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione del Veneto con
periodicita'  annuale;  tale elenco deve contenere la classificazione
dei  singoli  erogatori,  pubblici,  o  equiparati di cui all'art. 4,
comma  12,  del  decreto legislativo n. 502/1992, o di istituzioni ed
organismi  a  carattere  non  lucrativo  nonche' privati, in funzione
della   tipologia  delle  prestazioni  sanitarie,  socio-sanitarie  e
sociali  per le quali ciascuno e' stato accreditato ed in riferimento
alle classificazioni delle strutture di cui agli articoli 12 e 14.
    7.  Ciascuna  azienda  U.L.S.S.  pubblica  l'elenco  dei soggetti
accreditati  con  i  quali ha instaurato rapporti, con la indicazione
delle  tipologie delle prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di
attivita'  che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario
regionale.