Art. 20.
              Sospensione e revoca dell'accreditamento
    1.  L'accreditamento  puo' essere sospeso o revocato dalla giunta
regionale  o  dal  comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a
seguito del venire meno delle condizioni di cui all'art. 16.
    2.   Qualora   nel   corso  del  triennio  di  accreditamento  si
verifichino  eventi  indicanti  il venir meno del livello qualitativo
delle  prestazioni  erogate  da  un soggetto accreditato, il soggetto
competente  all'accreditamento  istituzionale  provvede ad effettuare
tempestivamente  le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di
situazioni   di   non  conformita'  ai  requisiti  di  accreditamento
comporta,  a  seconda della gravita' delle disfunzioni riscontrate e,
previa  formale  diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca
dell'accreditarnento istituzionale.