Art. 19.
         Destinazione delle economie dell'edilizia agevolata
    1.  Le  economie  annuali  sui  limiti  di  impegno dell'edilizia
agevolata  di  cui  alle  leggi  5 agosto  1978,  n.  457  (norme per
l'edilizia  residenziale),  15 febbraio  1980,  n. 25 (conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
concernente  dilazione  dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
per  gli  immobili  adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti
per  l'edilizia),  25 marzo  1982,  n.  94 (conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  23 gennaio 1982, n. 9 concernente
norme  per  l'edilizia  residenziale  e  provvidenze  in  materia  di
sfratti),  5 aprile  1985, n. 118 (misure finanziarie in favore delle
aree ad alta tensione abitativa) e 11 marzo 1988, n. 67 (disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge   finanziaria   1988),   come   individuati   dall'allegato  2
dell'intesa  della conferenza Stato regioni del 2/16 marzo 2000, sono
destinate agli interventi previsti dalla vigente normativa in materia
di edilizia, inclusi quelli previsti dalla presente legge.