Art. 19. Destinazione delle economie dell'edilizia agevolata 1. Le economie annuali sui limiti di impegno dell'edilizia agevolata di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), 15 febbraio 1980, n. 25 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), 25 marzo 1982, n. 94 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), 5 aprile 1985, n. 118 (misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) e 11 marzo 1988, n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), come individuati dall'allegato 2 dell'intesa della conferenza Stato regioni del 2/16 marzo 2000, sono destinate agli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia, inclusi quelli previsti dalla presente legge.