Art. 20.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante:
      a) utilizzo,  ai  sensi  dell'art.  31  della  legge  regionale
4 novembre  1977 n. 42 di quota pari Euro 8.153.586,42, in termini di
compete-  za,  del  capitolo  9530  "Fondo corrente per far fronte ad
oneri  dipendenti  da  provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese  in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di
sviluppo"  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 2001;
      b) prelevamento  di  quota pari a Euro 70.000,00, in termini di
competenza  e  di  cassa, dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto
capitale"  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 2002;
      c) le  seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno finanziario 2002:
        istituzione nell'area 7 - edilizia - dell'unita' previsionale
di  base  - U.P.B. 7.209 "Recupero e riqualificazione centri storici"
con lo stanziamento di Euro 930.000,00 in termini di competenza;
        aumento di Euro 7.180.000,00, in termini di competenza, dello
stanziamento  iscritto  nell'U.P.B.  7.205  "edilizia  residenziale a
favore di privati";
        aumento  di  Euro  43.586,42, in termini di competenza, dello
stanziamento   iscritto   nell'U.P.B.   7.207  "edilizia  pubblica  e
sociale";
        istituzione  nell'Area  14  -  Industria  e  piccola  e media
Impresa   -   dell'Unita'   previsionale  di  base  -  U.P.B.  14.205
"Interventi  a  sostegno  delle attivita' imprenditoriali localizzate
nei   centri  storici  -  contributi  in  conto  interessi  in  forma
attualizzata"  con  lo  stanziamento  di Euro 50.000,00 in termini di
competenza e di cassa;
        aumento  di  Euro  20.000,00,  in  termini di competenza e di
cassa, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 15.202 "lnterventi per
lo sviluppo del commercio";
      d) gli stanziamenti di cui alla legge regionale 21 giugno 1999,
n.  18  (adeguamento  delle  discipline e conferimento delle funzioni
agli  Enti  locali  in  materia  di  ambiente,  difesa  del  suolo ed
energia),  per  gli  interventi  in  campo  ambientale e di risparmio
energetico.
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.