Art. 20. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari Euro 8.153.586,42, in termini di compete- za, del capitolo 9530 "Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001; b) prelevamento di quota pari a Euro 70.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002; c) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002: istituzione nell'area 7 - edilizia - dell'unita' previsionale di base - U.P.B. 7.209 "Recupero e riqualificazione centri storici" con lo stanziamento di Euro 930.000,00 in termini di competenza; aumento di Euro 7.180.000,00, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 7.205 "edilizia residenziale a favore di privati"; aumento di Euro 43.586,42, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 7.207 "edilizia pubblica e sociale"; istituzione nell'Area 14 - Industria e piccola e media Impresa - dell'Unita' previsionale di base - U.P.B. 14.205 "Interventi a sostegno delle attivita' imprenditoriali localizzate nei centri storici - contributi in conto interessi in forma attualizzata" con lo stanziamento di Euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa; aumento di Euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 15.202 "lnterventi per lo sviluppo del commercio"; d) gli stanziamenti di cui alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), per gli interventi in campo ambientale e di risparmio energetico. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.