Art. 37. Conferma dei finanziamenti e dei contributi 1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse comunita' montane sono confermati in capo ai comprensori montani e alle province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comprensori montani e le province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'amministrazione regionale la documentazione necessaria.