Art. 37.
             Conferma dei finanziamenti e dei contributi
    1.  I  finanziamenti  e i contributi concessi nei confronti delle
soppresse  comunita'  montane  sono confermati in capo ai comprensori
montani  e  alle province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle
zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici
attivi e passivi.
    2. Ai fini di cui al comma 1, i comprensori montani e le province
di  Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'amministrazione
regionale la documentazione necessaria.