Art. 42.
Modifiche  all'art.  1  della  legge regionale n. 36/1987 riguardante
         l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna
    1.  Dopo la lettera i-bis), del comma 2, dell'art. 1, della legge
regionale  n.  31  ottobre  1987,  n.  36  (Agenzia  per  lo sviluppo
economico della montagna), come aggiunta dall'art. 48, comma 1, della
legge regionale n. 9/1999, e' aggiunta la seguente:
      «i-ter)  stipulare  accordi di programma con la Regione e con i
comprensori  montani  per l'attuazione di programmi di interventi per
la  promozione  dell'avvio  di  nuove  iniziative  economiche  e  per
favorire  la  valorizzazione  delle  risorse  umane  e  materiali dei
territori montani.».
    2.  Dopo  il  comma  4,  dell'art.  1,  della  legge regionale n.
36/1987, come da ultimo modificato dall'art. 48 della legge regionale
n. 9/1999, e' aggiunto il seguente:
    «4-bis. L'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.a.
modifica  il proprio statuto sociale in modo da prevedere la presenza
nel   consiglio   di   amministrazione  di  componenti  espressi  dai
comprensori montani.».