Art. 42. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 36/1987 riguardante l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna 1. Dopo la lettera i-bis), del comma 2, dell'art. 1, della legge regionale n. 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), come aggiunta dall'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, e' aggiunta la seguente: «i-ter) stipulare accordi di programma con la Regione e con i comprensori montani per l'attuazione di programmi di interventi per la promozione dell'avvio di nuove iniziative economiche e per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani.». 2. Dopo il comma 4, dell'art. 1, della legge regionale n. 36/1987, come da ultimo modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 9/1999, e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.a. modifica il proprio statuto sociale in modo da prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di componenti espressi dai comprensori montani.».