Art. 44.
Modificazioni   e   integrazioni  alla  legge  regionale  n.  42/1996
             riguardante i parchi e le riserve naturali
    1. Il comma 5, dell'art. 55, della legge regionale n. 42/1996, e'
sostituito dal seguente:
    «5.  In  attesa  della costituzione di cui al comma 1, le riserve
naturali  regionali  istituite  ai sensi degli artt. 48, 49, 50, 51 e
52, sono gestite in conformita' a quanto previsto dall'art. 31.».
    2. Il comma 7, dell'art. 55, della legge regionale n. 42/1996, e'
abrogato.
    3. Il comma 9, dell'art. 55, della legge regionale n. 42/1996, e'
sostituito dal seguente:
    «9.  Fino  all'approvazione  dell'accordo  di  programma previsto
dall'art.  10,  la  gestione delle riserve del Carso e' affidata alla
direzione regionale dei parchi.».