Art. 44. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 42/1996 riguardante i parchi e le riserve naturali 1. Il comma 5, dell'art. 55, della legge regionale n. 42/1996, e' sostituito dal seguente: «5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli artt. 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformita' a quanto previsto dall'art. 31.». 2. Il comma 7, dell'art. 55, della legge regionale n. 42/1996, e' abrogato. 3. Il comma 9, dell'art. 55, della legge regionale n. 42/1996, e' sostituito dal seguente: «9. Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'art. 10, la gestione delle riserve del Carso e' affidata alla direzione regionale dei parchi.».