Art. 45.
Modifiche  all'art. 15 della legge regionale n. 13/2001 riguardante i
                         trasporti pubblici
    1.  Il  comma  4,  dell'art.  15, della legge regionale 24 aprile
2001,  n.  13  (Nuove  disposizioni per le zone montane in attuazione
della  legge  31 gennaio 1994, n. 97), e' sostituito, a decorrere dal
1° gennaio 2003, dal seguente:
    «4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione
dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994.».
    2.  Il  comma  5, dell'art. 15, della legge regionale n. 13/2001,
come  modificato  dall'art.  4,  comma  29,  della legge regionale n.
3/2002, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.