Art. 50.
                          Norme finanziarie
    1.  Con  la  legge  finanziaria  2003 sono individuati i fondi da
destinare all'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 commi 1 e
3.
    2.  In  relazione al disposto di cui all'art. 46 l'autorizzazione
di  spesa di lire 200 milioni per l'anno 2003, prevista dall'art. 16,
comma  5,  della  legge  regionale  n.  13/2001,  per l'anno 2003, e'
confermata  per  l'anno medesimo a carico del «Fondo regionale per lo
sviluppo montano - Fondi statali».
    3.  In  relazione  al  disposto  di  cui all'art. 48, comma 1, e'
disposto quanto segue:
      a) nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base 9.7.14.2.1920
dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli  anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del
capitolo  1640  del documento tecnico allegato ai bilanci predetti e'
sostituita  con  la  denominazione  «Fondo  regionale per lo sviluppo
montano  da  destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo
sociale,  economico  e  ambientale  dei  territori  dei  comuni della
provincia  di  Udine  compresi nel comprensorio montano del Gemonese,
Canal  del  Ferro  e Val Canale e del comprensorio montano del Torre,
Natisone  e  Collio  nei quali e' storicamente insediata la minoranza
slovena - Fondi statali»;
      b) nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base 2.3.900 dello
stato  di  previsione  dell'entrata  del bilancio pluriennale per gli
anni  2002-2004,  a  decorrere  dall'anno  2003, la denominazione del
capitolo  70  del  documento  tecnico allegato ai bilanci predetti e'
sostituita  con  la  denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato
per  lo  sviluppo  sociale,  economico e ambientale dei territori dei
comuni della provincia di Udine compresi nel comprensorio montano del
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del comprensorio montano del
Torre,  Natisone  e  Collio  nei  quali  e' storicamente insediata la
minoranza slovena».
    4.  Per  il  finanziamento  del  Fondo  regionale per lo sviluppo
montano  di  cui  all'art.  20,  comma  1,  e'  autorizzata  la spesa
complessiva  di  15.492.000  euro,  suddivisa in ragione di 7.746.000
euro  per  ciascuno  degli  anni  2003  e  2004  a carico dell'unita'
previsionale  di  base 2.1.14.2.5 14 «Fondo regionale per lo sviluppo
montano»  che  si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni
2002-2004,  alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.1 - rubrica n.
14   -   spese  d'investimento,  con  riferimento  al  capitolo  1048
(2.1.234.3.10.12)  che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel
documento  tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 -
Servizio   autonomo   per   lo  sviluppo  della  montagna  -  con  la
denominazione  «Fondo  regionale  per  lo  sviluppo  montano  - fondi
regionali»  e  con  lo  stanziamento  complessivo di 15.492.000 euro,
suddiviso in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.
    5.  In  relazione  al  disposto  di  cui  all'art.  20,  comma 4,
all'onere  complessivo  di 15.492.000 euro, derivante dal disposto di
cui  al  comma  4,  si  provvede  mediante  storno  di  pari  importo
dall'unita'   previsionale   di   base  2.1.14.2.49  dello  stato  di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2002-2004,  con  riferimento  al  capitolo 1050 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi.
    6.  Le  eventuali  somme  non  utilizzate  al  31 dicembre 2002 e
disponibili  sull'unita' previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni
2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli
1050, 1052 e 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi,
sono  trasferite rispettivamente ai sensi degli articoli 17, comma 2,
17,  comma 6, e 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n.
7  (Nuove  norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e
modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), nella competenza
dell'esercizio 2003 sull'unita' previsionale di base 2.1.14.2.514 del
bilancio  per  gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con
riferimento  al  capitolo  1048  e  rispettivamente ai corrispondenti
capitoli,  di  nuova istituzione per le finalita' di cui all'art. 20,
comma 1, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.