Art. 47. Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione 1. L'esercizio delle attivita' di comunicazione nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture, fatte salve le norme vigenti che disciplinano l'accesso alle categorie, e' subordinato al possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4. 2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente alla categoria D e' richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, dei diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da universita' ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonche' presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato E). 3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per 1 categorie di personale di cui al comma 2, e' comunque fatta salva l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato ai sensi dell'Art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509. 4. Nessun requisito specifico e' richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2. All'ufficio per le relazioni con il pubblico non puo' essere adibito personale appartenente a categorie inferiori alla C del contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture analoghe, l'amministrazione prevede, relativamente al personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui all'Art. 51.