Art. 47.
    Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione
    1.  L'esercizio  delle  attivita'  di  comunicazione  nell'ambito
dell'ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico  o delle analoghe
strutture,  fatte  salve  le norme vigenti che disciplinano l'accesso
alle  categorie,  e'  subordinato al possesso dei requisiti di cui ai
commi 2 e 4.
    2.  Per  il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per
il  personale  appartenente alla categoria D e' richiesto il possesso
del  diploma di laurea in scienze della comunicazione, dei diploma di
laurea   in   relazioni   pubbliche  e  altre  lauree  con  indirizzi
assimilabili,  ovvero,  per  i  laureati  in  discipline diverse, del
titolo  di  specializzazione  o  di  perfezionamento post-laurea o di
altri   titoli   post-universitari   rilasciati  in  comunicazione  o
relazioni  pubbliche  e materie assimilate da universita' ed istituti
universitari  pubblici  e  privati, ovvero di master in comunicazione
conseguito  presso la scuola superiore della pubblica amministrazione
e,  se  di  durata  almeno  equivalente,  presso il Formez, la scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione  locale  e  altre  scuole
pubbliche  nonche' presso strutture private aventi i requisiti di cui
all'allegato E).
    3.  Ai  fini  della  individuazione  dei  titoli  di studio per 1
categorie  di  personale  di  cui al comma 2, e' comunque fatta salva
l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di
cui  al  regolamento  in materia di autonomia didattica degli atenei,
adottato ai sensi dell'Art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  con  decreto  del  Ministro  per l'universita' e la ricerca
scientifica 3 novembre 1999, n. 509.
    4.  Nessun  requisito  specifico  e'  richiesto  per il personale
diverso da quello di cui al comma 2. All'ufficio per le relazioni con
il   pubblico  non  puo'  essere  adibito  personale  appartenente  a
categorie  inferiori  alla  C  del  contratto collettivo nazionale di
lavoro.
    5.  Per  l'assegnazione  all'ufficio  per  le  relazioni  con  il
pubblico    o    strutture   analoghe,   l'amministrazione   prevede,
relativamente  al  personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi
di   formazione   teorico-pratici,  organizzati,  in  relazione  allo
specifico  profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli
formativi di cui all'Art. 51.