Art. 48. Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di informazione 1. L'esercizio delle attivita' di informazione nell'ambito dell'ufficio stampa di cui all'Art. 38, e' subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'Art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa. 2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti e' altresi' richiesto per il personale che coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media. 3. Nessun requisito professionale specifico e' richiesto per il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai commi 1 e 2.