Art. 48.
    Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di informazione
    1.   L'esercizio  delle  attivita'  di  informazione  nell'ambito
dell'ufficio  stampa  di  cui  all'Art.  38, e' subordinato, oltre al
possesso  dei  titoli  culturali  previsti  dai vigenti ordinamenti e
disposizioni  contrattuali  in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, il possesso del requisito della iscrizione
negli   elenchi   dei  professionisti  e  dei  pubblicisti  dell'albo
nazionale  dei  giornalisti di cui all'Art. 26 della legge 3 febbraio
1963,  n.  69,  per  il personale che svolge funzioni di capo ufficio
stampa.
    2.   Il   requisito   dell'iscrizione   all'albo   nazionale  dei
giornalisti  e'  altresi'  richiesto per il personale che coadiuva il
capo  ufficio  stampa  nell'esercizio  delle  funzioni istituzionali,
anche   nell'intrattenere  rapporti  diretti  con  la  stampa  e,  in
generale, con i media.
    3.  Nessun  requisito professionale specifico e' richiesto per il
personale  addetto  all'ufficio  con  mansioni  non  rientranti nelle
previsioni di cui ai commi 1 e 2.