Art. 52.
      Strutture private abilitate alle attivita' di formazione
    1.   Per   le   attivita'   di  formazione  di  cui  all'Art.  51
l'amministrazione puo' avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche
della formazione individuate all'Art. 4 della legge 7 giugno 2000, n.
150,   anche   di   strutture  private  con  specifica  esperienza  e
specializzazione nel settore.
    2.  Le  strutture  private  di  cui al comma 1, sono ammesse alla
selezione  per  lo  svolgimento  delle attivita' di formazione di cui
all'Art.  51  previa  verifica  da  parte  dell'amministrazione della
sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato E).