Art. 52. Strutture private abilitate alle attivita' di formazione 1. Per le attivita' di formazione di cui all'Art. 51 l'amministrazione puo' avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all'Art. 4 della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore. 2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione per lo svolgimento delle attivita' di formazione di cui all'Art. 51 previa verifica da parte dell'amministrazione della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato E).