Art. 58. Appostamenti fissi 1. Costituiscono appostamento fisso di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un apposita preparazione del sito e dalle opere, in muratura o in altra solida materia saldamente infissa nel terreno. 2. Sono, altresi', considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno. 3. Gli appostamenti fissi si distinguono in: a) appostamento fisso «alla minuta selvaggina» con l'uso di richiami vivi, costituito da un capanno di norma collocato a terra; b) appostamento fisso per colombacci con l'uso di richiami vivi, costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri; c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con l'uso dei richiami vivi, costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimita' dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento; d) appostamento fisso senza richiami vivi, costituito da un capanno a terra, su acqua, su alberi o tralicci artificiali.