Art. 58.
                         Appostamenti fissi
    1.  Costituiscono appostamento fisso di caccia, con o senza l'uso
di  richiami,  tutti  quei  luoghi  destinati  alla  caccia di attesa
caratterizzati da un apposita preparazione del sito e dalle opere, in
muratura o in altra solida materia saldamente infissa nel terreno.
    2.  Sono,  altresi',  considerati  appostamenti fissi le botti in
cemento o legno.
    3. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
      a) appostamento  fisso  «alla  minuta  selvaggina» con l'uso di
richiami vivi, costituito da un capanno di norma collocato a terra;
      b) appostamento  fisso  per  colombacci  con  l'uso di richiami
vivi,  costituito  da  un  capanno  principale collocato a terra o su
alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;
      c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con l'uso dei
richiami  vivi,  costituito  da  un  capanno  collocato  in acqua, in
prossimita'  dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato
soggetto ad allagamento;
      d) appostamento  fisso  senza  richiami  vivi, costituito da un
capanno a terra, su acqua, su alberi o tralicci artificiali.