Art. 64.
        Distanze dagli appostamenti fissi senza richiami vivi
    1. Nella costruzione degli appostamenti fissi senza richiami vivi
devono essere rispettate le seguenti distanze:
      a) 100 metri da appostamenti dello stesso tipo;
      b) 100 metri da appostamenti fissi «alla minuta selvaggina»;
      c) 100  metri da appostamenti fissi per colombacci con l'uso di
richiami vivi;
      d) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.