Art. 64. Distanze dagli appostamenti fissi senza richiami vivi 1. Nella costruzione degli appostamenti fissi senza richiami vivi devono essere rispettate le seguenti distanze: a) 100 metri da appostamenti dello stesso tipo; b) 100 metri da appostamenti fissi «alla minuta selvaggina»; c) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci con l'uso di richiami vivi; d) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.