Art. 66.
          Norme generali sulle distanze degli appostamenti
    1.  Le  distanze  di  cui  agli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 sono
misurate dal centro del capanno o dal bordo di laghi artificiali.
    2.  Nella  fascia  di  confine con altre regioni la cui normativa
preveda  distanze  fra  appostamenti  diverse  da quelle previste nel
presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la
distanza  minore  fra  quelle  previste dalle normative delle regioni
interessate.
    3.  Le  distanze  di  cui  agli  articoli  61, 62, 63 e 64 non si
applicano  agli  appostamenti fissi autorizzati prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento.