Art. 66. Norme generali sulle distanze degli appostamenti 1. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 sono misurate dal centro del capanno o dal bordo di laghi artificiali. 2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate. 3. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 non si applicano agli appostamenti fissi autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.