Art. 69. Autorizzazione per gli appostamenti fissi alla «minuta selvaggina» 1. Possono richiedere l'autorizzazione per gli appostamenti fissi di cui all'Art. 58, comma 1, lettera a) i soggetti che hanno optato per la forma di caccia di cui all'Art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994. 2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati: a) il consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo. Nel consenso devono essere indicati il comune, il foglio e la particella di ubicazione; b) l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale; c) la planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la provincia, illustrante il punto nel quale viene collocato il capanno principale e i punti nei quali vengono collocati gli eventuali capanni complementari; d) l'eventuale elenco dei frequentatori dell'appostamento; e) la documentazione attestante l'effettuazione dell'opzione di cui all'Art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994. 3. Le province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione agli ultrasessantenni edai disabili.