Art. 69.
 Autorizzazione per gli appostamenti fissi alla «minuta selvaggina»
    1. Possono richiedere l'autorizzazione per gli appostamenti fissi
di  cui  all'Art. 58, comma 1, lettera a) i soggetti che hanno optato
per  la forma di caccia di cui all'Art. 28, comma 3, lettera b) della
legge regionale n. 3/1994.
    2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:
      a) il  consenso  scritto  del proprietario e del conduttore del
fondo.  Nel consenso devono essere indicati il comune, il foglio e la
particella di ubicazione;
      b) l'attestazione   di   avvenuto   pagamento  della  tassa  di
concessione regionale;
      c) la  planimetria  in  scala  1:10.000  o comunque nella scala
disponibile presso la provincia, illustrante il punto nel quale viene
collocato il capanno principale e i punti nei quali vengono collocati
gli eventuali capanni complementari;
      d) l'eventuale elenco dei frequentatori dell'appostamento;
      e) la documentazione attestante l'effettuazione dell'opzione di
cui all'Art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994.
    3.  Le province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione agli
ultrasessantenni edai disabili.