Art. 78.
                 Uso di richiami negli appostamenti
    1.  Negli  appostamenti fissi non possono essere complessivamente
usati  piu'  di  quaranta uccelli, con il limite di non piu' di dieci
uccelli   di   cattura   per  ciascuna  specie.  Negli  appostameriti
temporanei  non  possono  essere complessivamente usati piu' di dieci
uccelli  per  fruitore, fino ad un massimo di venti per appostamento,
con il limite di non piu' di dieci uccelli di cattura per specie.
    2. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche
possono  rimanere  nelle voliere di mantenimento interne all'impianto
anche in ore notturne, purche' le voliere siano collocate con un lato
sull'argine  o  a  distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il
lato  della  voliera  piu'  lontano  dall'argine  non  puo'  essere a
distanza  superiore  a  30  metri dall'argine stesso. In caso di piu'
capanni  autorizzati,  gli uccelli consentiti possono essere detenuti
in un'unica voliera.
    3.  Negli  appostamenti  fissi per palmipedi e trampolieri il cui
titolare  non abbia optato ai sensi dell'Art. 28, comma 3, lettera b)
della legge regionale n. 3/1994, i richiami vivi non possono superare
le venti unita' per l'intero impianto.