Art. 78. Uso di richiami negli appostamenti 1. Negli appostamenti fissi non possono essere complessivamente usati piu' di quaranta uccelli, con il limite di non piu' di dieci uccelli di cattura per ciascuna specie. Negli appostameriti temporanei non possono essere complessivamente usati piu' di dieci uccelli per fruitore, fino ad un massimo di venti per appostamento, con il limite di non piu' di dieci uccelli di cattura per specie. 2. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, purche' le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera piu' lontano dall'argine non puo' essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso. In caso di piu' capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera. 3. Negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri il cui titolare non abbia optato ai sensi dell'Art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994, i richiami vivi non possono superare le venti unita' per l'intero impianto.