Art. 16. Contributi per impianti in zone carenti di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate 1. La Regione eroga contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime «de minimis» di cui al regolamento CEE n. 69/2001 della Commissione europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 13 gennaio 2001, a soggetti pubblici o privati per le spese relative all'installazione, alla ristrutturazione, alla rilocalizzazione di impianti siti o da ubicare in aree carenti di servizio come definite nella programmazione regionale, nelle seguenti misure: a) l'80 per cento delle spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di attrezzature di erogazione e stoccaggio; b) il 50 per cento delle spese necessarie per la predisposizione dell'area. 2. A tal fine i soggetti interessati presentano alla Regione domanda di contributo corredata da: a) progetto esecutivo dei lavori; b) computo metrico estimativo con allegati preventivi di spesa riguardanti gli impianti; c) relazione tecnica; d) copia dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto, ovvero da copia della domanda volta ad ottenerla. 3. La Regione concede i contributi nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanze di contributo e subordinatamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'effettuazione dei lavori. 4. Le domande di contributo non finanziate per mancanza di fondi conservano la priorita' temporale fino ai due anni successivi alla data della loro presentazione. 5. Le modalita', i termini di presentazione delle domande e i criteri per l'erogazione dei contributi vengono stabiliti con successivo provvedimento amministrativo. 6. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore senza limitazioni di orario nelle aree carenti di servizio e in quelle territorialmente svantaggiate. 7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalita'.