Art. 16.
Contributi  per  impianti in zone carenti di servizio e in altre aree
                    territorialmente svantaggiate
    1.  La  Regione  eroga  contributi, nei limiti degli stanziamenti
annuali  di  bilancio  e nei limiti del regime «de minimis» di cui al
regolamento CEE n. 69/2001 della Commissione europea pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea del 13 gennaio 2001, a
soggetti  pubblici o privati per le spese relative all'installazione,
alla  ristrutturazione,  alla  rilocalizzazione di impianti siti o da
ubicare   in   aree   carenti   di   servizio   come  definite  nella
programmazione regionale, nelle seguenti misure:
      a) l'80  per cento delle spese necessarie per la fornitura e la
posa in opera di attrezzature di erogazione e stoccaggio;
      b)   il   50   per   cento   delle   spese  necessarie  per  la
predisposizione dell'area.
    2. A  tal  fine  i  soggetti  interessati presentano alla Regione
domanda di contributo corredata da:
      a) progetto esecutivo dei lavori;
      b) computo  metrico estimativo con allegati preventivi di spesa
riguardanti gli impianti;
      c) relazione tecnica;
      d) copia  dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio
dell'impianto, ovvero da copia della domanda volta ad ottenerla.
    3. La   Regione   concede   i   contributi   nei   limiti   delle
disponibilita'  annuali  di  bilancio,  avuto  riguardo  alla data di
presentazione   delle   istanze   di  contributo  e  subordinatamente
all'avvenuto     rilascio    dell'autorizzazione    necessaria    per
l'effettuazione dei lavori.
    4. Le  domande di contributo non finanziate per mancanza di fondi
conservano  la  priorita'  temporale fino ai due anni successivi alla
data della loro presentazione.
    5. Le  modalita',  i  termini  di presentazione delle domande e i
criteri   per  l'erogazione  dei  contributi  vengono  stabiliti  con
successivo provvedimento amministrativo.
    6. I  contributi  previsti  dal  presente articolo possono essere
concessi   anche   per   gli   impianti   dotati  di  apparecchiature
self-service  pre-pagamento  senza  la  presenza  del  gestore  senza
limitazioni  di  orario  nelle  aree  carenti di servizio e in quelle
territorialmente svantaggiate.
    7.  I  contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili
con  altri  contributi  previsti  da  normative  statali  e regionali
concessi per le stesse finalita'.