Art. 20. Forme di collaborazione e prestazioni di servizi 1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture diprotezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.