Art. 20.
          Forme di collaborazione e prestazioni di servizi
    1.  Al  fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema
di  protezione  civile  regionale,  le  strutture diprotezione civile
comunale,  intercomunale,  provinciale  e  regionale  possono avviare
forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi
attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.