Art. 21. Scuola di protezione civile 1. La Regione promuove ed organizza una permanente attivita' di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola anche attraverso l'assegnazione di borse ed assegni di studio agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno condotto studi e ricerche in materia . di protezione civile o che si sono particolarmente distinti per senso civico in occasione di eventi calamitosi. 2. In particolare favorisce l'attivita' di formazione promuovendo e coordinando con le province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi in relazione alle necessita' formative, di esperti, istituti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza. 3. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge la giunta regionale emana il regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile. Il regolamento disciplina le modalita' per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione, da avviarsi anche in collaborazione con le province.