Art. 21.
                     Scuola di protezione civile
    1.  La  Regione promuove ed organizza una permanente attivita' di
informazione,   sensibilizzazione   ed   educazione   in  materia  di
protezione  civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione
al  mondo  della  scuola  anche attraverso l'assegnazione di borse ed
assegni  di studio agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,
che hanno condotto studi e ricerche in materia . di protezione civile
o  che si sono particolarmente distinti per senso civico in occasione
di eventi calamitosi.
    2. In particolare favorisce l'attivita' di formazione promuovendo
e coordinando con le province la realizzazione di corsi di formazione
di  tutte  le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi
in relazione alle necessita' formative, di esperti, istituti e centri
specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.
    3.  Entro  centottanta  giorni  dalla approvazione della presente
legge  la  giunta  regionale emana il regolamento per la costituzione
della  scuola  di  protezione  civile.  Il  regolamento disciplina le
modalita'  per  la  costituzione e il funzionamento della scuola e la
gestione dei corsi di formazione, da avviarsi anche in collaborazione
con le province.