Art. 22.
                  Informazioni di pubblica utilita'
    1.  Al  fine  di  garantire  l'acquisizione  di  una  compiuta  e
tempestiva  informazione  in  ordine  a tutti gli eventi di interesse
della  Regione, la stessa realizza un programma informativo regionale
di  pubblica  utilita',  in  armonia  con  quanto  disposto a livello
nazionale  dall'art.  7-bis del decreto-legge n. 343/2001, convertito
dalla legge n. 401/2001.
    2.  Le  amministrazioni  e gli enti pubblici, nonche' le societa'
operanti nel settore dei pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni
utile  informazione  e  collaborazione  alla  Regione  assicurando la
disponibilita' delle necessarie risorse.