Art. 22. Informazioni di pubblica utilita' 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse della Regione, la stessa realizza un programma informativo regionale di pubblica utilita', in armonia con quanto disposto a livello nazionale dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 343/2001, convertito dalla legge n. 401/2001. 2. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonche' le societa' operanti nel settore dei pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni utile informazione e collaborazione alla Regione assicurando la disponibilita' delle necessarie risorse.