Art. 22.
                    Destinatari degli interventi
    1.  La  Regione  identifica nel bisogno il criterio di accesso al
sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali e riconosce a
ciascun  cittadino  il  diritto  di  esigere,  secondo  le  modalita'
previste  dall'ente  gestore istituzionale, le prestazioni sociali di
livello  essenziale  di cui all'Art. 18, previa valutazione dell'ente
medesimo  e  secondo i criteri di priorita' di cui al comma 3. Contro
l'eventuale motivato diniego e' esperibile il ricorso per opposizione
allo  stesso  ente  competente  per  l'erogazione  della  prestazione
negata.
    2.  Hanno  diritto  di fruire delle prestazioni e dei servizi del
sistema  integrato  regionale  di  interventi  e  servizi  sociali  i
cittadini   residenti   nel  territorio  della  Regione  Piemonte,  i
cittadini   di  Stati  appartenenti  all'Unione  europea  ed  i  loro
familiari,  gli  stranieri  individuati  ai  sensi  dell'Art.  41 del
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione   dello   straniero),   i   minori  stranieri  non
accompagnati,  gli  stranieri con permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.
    3.  I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o
con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze
per  inabilita'  di  ordine  fisico  e  psichico,  con difficolta' di
inserimento  nella  vita  sociale  attiva  e  nel mercato del lavoro,
nonche'   i   soggetti   sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori,
specie    se   in   condizioni   di   disagio   familiare,   accedono
prioritariamente  ai  servizi  e alle prestazioni erogati dal sistema
integrato di interventi e servizi sociali.