Art. 23. Accesso ai servizi 1. L'accesso ai servizi e' organizzato in modo da garantire agli utenti tutela, pari opportunita' di fruizione dei servizi e diritto di scelta. 2. L'accesso ai servizi e' garantito attraverso le seguenti azioni: a) uniformita' di procedure per l'accesso ai servizi in ogni ambito territoriale; b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi; c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilita', di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi; d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa; e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi realizzati. 3. L'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e' realizzato attraverso una valutazione del bisogno che garantisca interventi e servizi appropriati e personalizzati. 4. La valutazione del bisogno e' condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonche' per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi. 5. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessita' e l'intensita' dell'intervento, la sua durata e i relativi costi. 6. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie urbane.