Art. 23.
                         Accesso ai servizi
    1.  L'accesso ai servizi e' organizzato in modo da garantire agli
utenti  tutela,  pari opportunita' di fruizione dei servizi e diritto
di scelta.
    2.  L'accesso  ai  servizi  e'  garantito  attraverso le seguenti
azioni:
      a)  uniformita'  di  procedure per l'accesso ai servizi in ogni
ambito territoriale;
      b)   informazione  sistematica  ed  efficace  sull'offerta  dei
servizi e sui relativi costi;
      c)  orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di
persone   e   famiglie   in   condizioni   di   fragilita',   di  non
autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
      d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
      e)  osservazione  e  monitoraggio  dei bisogni, delle risorse e
degli interventi realizzati.
    3.  L'accesso  ai  servizi sociali e socio-sanitari e' realizzato
attraverso  una  valutazione  del bisogno che garantisca interventi e
servizi appropriati e personalizzati.
    4.  La  valutazione  del  bisogno  e'  condizione  necessaria per
accedere  ai  servizi  a titolo gratuito o con concorso parziale alla
spesa  da  parte  dell'utenza,  nonche'  per  fruire  del  titolo per
l'acquisto dei servizi.
    5.  La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione
di  un  progetto  personalizzato,  concordato con la persona e la sua
famiglia,   finalizzato   ad  indicare  la  natura  del  bisogno,  la
complessita'  e  l'intensita'  dell'intervento,  la  sua  durata  e i
relativi costi.
    6.  La  Regione  sviluppa  specifiche  azioni mirate a facilitare
l'accesso  ai  servizi  e  alle  prestazioni sociali, con particolare
attenzione  ai  residenti  in  zone svantaggiate, nelle aree montane,
collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie urbane.