Art. 24.
            La carta dei servizi e i diritti degli utenti
    1.  La  Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad avere
informazioni  sui  servizi,  sui  livelli  essenziali  di prestazioni
sociali  erogabili,  sulle  modalita'  di  accesso  e  sulle  tariffe
praticate  nonche'  a  partecipare  a  forme  di  consultazione  e di
valutazione dei servizi sociali.
    2.  I  singoli  utenti e le loro famiglie hanno inoltre diritto a
partecipare  alla  definizione  del  progetto  personalizzato  ed  al
relativo contratto informato.
    3.  I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di
partecipazione  degli utenti o loro rappresentanti al controllo della
qualita'  delle  prestazioni con la costituzione di comitati misti di
partecipazione.
    4.  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
con la partecipazione delle associazioni degli utenti, e' adottata in
ogni  ambito  territoriale  di  riferimento  la carta dei servizi, in
conformita'  agli  schemi  generali di cui all'Art. 13 della legge n.
328/2000.
    5. La carta dei servizi e' finalizzata ai seguenti obiettivi:
      a)  stipulazione  da parte dei comuni singoli o associati di un
patto   sociale  per  il  benessere  della  cittadinanza,  attraverso
l'assunzione  degli  impegni  generali  sui  servizi  da attivare sul
territorio;
      b) individuazione, da parte dei soggetti gestori istituzionali,
dei  criteri  e delle mappe di accesso ai servizi, delle modalita' di
erogazione  e  di  finanziamento  dei  servizi  e  delle prestazioni,
dell'elenco  dei  soggetti  autorizzati o accreditati, dei livelli di
assistenza  erogati,  degli  standard  di qualita' dei servizi, delle
modalita' di partecipazione dei cittadini al costo dei servizi, delle
forme  di  tutela dei diritti degli utenti, delle regole da applicare
in  caso  di  mancato  rispetto  delle garanzie previste dalla carta,
nonche'  delle  modalita'  di  ricorso  da  parte degli utenti, anche
attraverso gli istituti di patronato.
    6.  La  carta  dei  servizi  costituisce requisito necessario per
l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali.