Art. 24. La carta dei servizi e i diritti degli utenti 1. La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili, sulle modalita' di accesso e sulle tariffe praticate nonche' a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali. 2. I singoli utenti e le loro famiglie hanno inoltre diritto a partecipare alla definizione del progetto personalizzato ed al relativo contratto informato. 3. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualita' delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione. 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione delle associazioni degli utenti, e' adottata in ogni ambito territoriale di riferimento la carta dei servizi, in conformita' agli schemi generali di cui all'Art. 13 della legge n. 328/2000. 5. La carta dei servizi e' finalizzata ai seguenti obiettivi: a) stipulazione da parte dei comuni singoli o associati di un patto sociale per il benessere della cittadinanza, attraverso l'assunzione degli impegni generali sui servizi da attivare sul territorio; b) individuazione, da parte dei soggetti gestori istituzionali, dei criteri e delle mappe di accesso ai servizi, delle modalita' di erogazione e di finanziamento dei servizi e delle prestazioni, dell'elenco dei soggetti autorizzati o accreditati, dei livelli di assistenza erogati, degli standard di qualita' dei servizi, delle modalita' di partecipazione dei cittadini al costo dei servizi, delle forme di tutela dei diritti degli utenti, delle regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonche' delle modalita' di ricorso da parte degli utenti, anche attraverso gli istituti di patronato. 6. La carta dei servizi costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali.