Art. 25. Comunicazione sociale 1. Al fine di qualificare il rapporto tra cittadino e istituzioni, i comuni singoli e associati predispongono, quale parte integrante del piano di zona, la redazione di un piano di comunicazione sociale che individui, oltre la carta dei servizi, ulteriori strumenti comunicativi al fine di favorire la conoscenza delle attivita', delle iniziative e dei servizi a disposizione dei cittadini. 2. La redazione, da parte degli enti gestori istituzionali, del bilancio sociale, predisposto secondo modalita' individuate dalla giunta regionale e presentato unitamente alla relazione consuntiva, costituisce strumento qualificante della comunicazione sociale interna ed esterna.