Art. 25.
                        Comunicazione sociale
    1.   Al   fine   di  qualificare  il  rapporto  tra  cittadino  e
istituzioni,  i comuni singoli e associati predispongono, quale parte
integrante   del   piano  di  zona,  la  redazione  di  un  piano  di
comunicazione  sociale  che  individui,  oltre  la carta dei servizi,
ulteriori  strumenti  comunicativi  al fine di favorire la conoscenza
delle  attivita',  delle  iniziative e dei servizi a disposizione dei
cittadini.
    2.  La  redazione, da parte degli enti gestori istituzionali, del
bilancio  sociale,  predisposto  secondo  modalita' individuate dalla
giunta  regionale  e presentato unitamente alla relazione consuntiva,
costituisce   strumento   qualificante  della  comunicazione  sociale
interna ed esterna.