Art. 27.
     Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

    1.  La  cappella  privata gentilizia costruita fuori del cimitero
puo'  essere  destinata  solo  alla tumulazione di cadaveri, esiti di
fenomeni  cadaverici  trasformativi  conservativi,  ceneri  e ossa di
persone  della famiglia che ne e' proprietaria, degli aventi diritto,
dei conviventi more uxorio.
    2.  I  progetti  di  costruzione,  ampliamento  o  modifica delle
cappelle  gentilizie  sono  approvati dal comune, in conformita' alle
previsioni  dello  strumento  urbanistico,  con  oneri  interamente a
carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
    3.   I   progetti  di  cui  al  comma  2  riportano,  oltre  alle
caratteristiche  della  cappella, anche l'intera zona di rispetto con
la relativa descrizione geomorfologica.
    4.  Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi
progetti  necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e
storico  artistica  prevista  dalla  normativa  vigente in materia di
tutela dei beni culturali ed ambientali.
    5.  I  tumuli  presenti  nelle cappelle private gentilizie devono
rispondere  ai  requisiti  prescritti dal presente regolamento per le
sepolture  private  nei  cimiteri.  Le  cappelle  non  sono aperte al
pubblico.
    6.  La  costruzione,  modifica,  ampliamento e uso delle cappelle
gentilizie,  sono  consentiti  soltanto quando sono circondate da una
zona  di  rispetto  con  un  raggio, dal perimetro della costruzione,
minimo  di  25  metri  e  massimo  di  50 metri, e sono dotate di una
capienza  massima  per quindici feretri ed eventualmente di ossario o
cinerario.   La   zona   di   rispetto   e'  gravata  da  vincolo  di
inedificabilita' e inalienabilita'.
    7.  Le  cappelle  gentilizie  private  e  i cimiteri particolari,
preesistenti  all'entrata  in  vigore del regio decreto n. 1265/1934,
sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.
    8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo
si  applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio
decreto n. 1265/1934.