Art. 27.
Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari
1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero
puo' essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di
persone della famiglia che ne e' proprietaria, degli aventi diritto,
dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle
cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformita' alle
previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a
carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle
caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con
la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi
progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e
storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di
tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono
rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le
sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al
pubblico.
6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle
gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una
zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione,
minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una
capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o
cinerario. La zona di rispetto e' gravata da vincolo di
inedificabilita' e inalienabilita'.
7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari,
preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto n. 1265/1934,
sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo
si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio
decreto n. 1265/1934.