Art. 28.
                      Tumulazioni privilegiate

    1. Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'Art. 9,
comma  7,  lettera  c),  della  legge  regionale  sono realizzate nel
rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente  regolamento, in quanto
applicabile, nonche' dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici
ed artistici.