Art. 63.
                 Modifiche al tracciato delle piste
    1.   Su  richiesta  dell'interessato,  alla  pista  gia'  adibita
all'esercizio  dello  sci  possono  essere apportate le modifiche del
tracciato  o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si
rendano opportune.
    2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dall'Art. 52 della
presente legge.
    3.  La  procedura  di  cui  all'Art. 52 non deve essere osservata
quando  le  modifiche  del tracciato o delle caratteristiche tecniche
della pista consistano nell'esecuzione di lavori per la correzione di
elementi  marginali  delle  piste  e delle relative opere accessorie,
tali  da  non  incidere  sulle  caratteristiche  fondamentali di esse
ovvero  nell'esecuzione  di  lavori  ritenuti di lieve entita' per la
realizzazione  di  opere  di difesa dalle valanghe o di apprestamenti
per la sicurezza.
    4.  In tal caso e' sufficiente una comunicazione resa al Servizio
competente  dal titolare dell'autorizzazione, accompagnata da grafici
e relazioni illustrative che rendano con chiarezza gli interventi che
si  intende  compiere  e dalle quali risultino i vantaggi che da tali
opere  derivano  alla sicurezza e che inoltre la stessa sicurezza non
viene  in  alcuna  parte  inficiata.  Sono  fatte salve le competenze
autorizzatorie   derivanti   da   altre   normative  di  governo  del
territorio.