Art. 63. Modifiche al tracciato delle piste 1. Su richiesta dell'interessato, alla pista gia' adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune. 2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dall'Art. 52 della presente legge. 3. La procedura di cui all'Art. 52 non deve essere osservata quando le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista consistano nell'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse ovvero nell'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entita' per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe o di apprestamenti per la sicurezza. 4. In tal caso e' sufficiente una comunicazione resa al Servizio competente dal titolare dell'autorizzazione, accompagnata da grafici e relazioni illustrative che rendano con chiarezza gli interventi che si intende compiere e dalle quali risultino i vantaggi che da tali opere derivano alla sicurezza e che inoltre la stessa sicurezza non viene in alcuna parte inficiata. Sono fatte salve le competenze autorizzatorie derivanti da altre normative di governo del territorio.