Art. 65.
                        Percorsi occasionali
    1.  Non  sono  soggetti  alla  disciplina  della presente legge i
percorsi occasionali per tali intendendosi i tracciati per la pratica
dello   sci   che   non  presentano  rischio  valanghivo,  realizzati
attraverso  la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee ed
i   tracciati   per  la  pratica  dello  sci-orientamento  realizzati
all'interno  del  territorio definito dalla cartografia pubblicata ed
utilizzata dagli sportivi.
    2.   Terminata   l'utilizzazione   temporanea,  gli  stessi  sono
segnalati  con  l'indicazione  «percorso privo di manutenzione» e con
adeguata segnaletica.
    3.  Provvisti  di  tale  indicazione, i percorsi occasionali sono
considerati alla stregua di percorsi fuoripista.