Art. 66. Manutenzione ed esercizio 1. Il titolare della autorizzazione all'esercizio della pista ha l'obbligo di curare che la stessa mantenga nel tempo le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dall'atto di approvazione del progetto e dall'atto di autorizzazione all'esercizio definitivo. 2. Ove la pista non presenti anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti tecnici di agibilita' previsti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla stessa, apposita segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne comunicazione al Servizio competente. 3. Il titolare della autorizzazione e' tenuto ad istituire un adeguato servizio di manutenzione ed esercizio delle piste, composto da una o piu' persone a seconda delle necessita'. per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo Art. 67, ovvero affidare i compiti a terzi. 4. Il titolare e' inoltre tenuto a sospendere l'esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilita' ovvero situazioni di pericolo atipico.