Art. 66.
                      Manutenzione ed esercizio
    1.  Il titolare della autorizzazione all'esercizio della pista ha
l'obbligo   di   curare   che   la   stessa  mantenga  nel  tempo  le
caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla presente legge,
dal regolamento di esecuzione, dall'atto di approvazione del progetto
e dall'atto di autorizzazione all'esercizio definitivo.
    2. Ove la pista non presenti anche temporaneamente, per qualsiasi
ragione,  i  requisiti  tecnici  di  agibilita' previsti, il titolare
dell'autorizzazione  all'esercizio  deve  provvedere  ad apporre, sia
sulla  pista  che  alle stazioni degli impianti di risalita adducenti
alla stessa, apposita segnaletica a chiusura della pista e, quando si
tratti   di   fatti  duraturi,  a  darne  comunicazione  al  Servizio
competente.
    3.  Il  titolare  della  autorizzazione e' tenuto ad istituire un
adeguato  servizio di manutenzione ed esercizio delle piste, composto
da  una o piu' persone a seconda delle necessita'. per lo svolgimento
dei compiti di cui al successivo Art. 67, ovvero affidare i compiti a
terzi.
    4.  Il  titolare e' inoltre tenuto a sospendere l'esercizio delle
piste  da  sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo
di  valanghe  o  qualora  la  pista  presenti  cattive  condizioni di
agibilita' ovvero situazioni di pericolo atipico.