Art. 67.
Servizi   tecnici   e  di  assistenza  obbligatori  per  il  titolare
            dell'autorizzazione all'esercizio della pista
    1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio
della  pista  assicurare i seguenti servizi le cui modalita' ed i cui
contenuti  sono  disciplinati  nel  regolamento  di  esecuzione della
presente legge:
      a) manutenzione  dei tracciati e della segnaletica della pista,
ordinaria e straordinaria, invernale ed estiva;
      b) apertura e chiusura della pista;
      c) soccorso  e  trasporto  degli  infortunati lungo le piste in
luoghi  accessibili  dai piu' vicini centri di assistenza sanitaria o
di pronto soccorso;
      d) sicurezza frane e valanghe.
    2.  Il  Servizio  competente,  al  fine  di  garantire l'adeguata
preparazione  tecnica degli addetti ai servizi di cui al primo comma,
e'  autorizzata  ad organizzare corsi di formazione professionale per
la preparazione, il perfezionamento e l'aggiornamento, organizzandoli
ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti
od associazioni in base ad apposita convenzione.