Art. 68.
                           Mezzi meccanici
    1.  L'uso  di mezzi meccanici e di ogni altro mezzo differente da
quelli  elencati  al punto b), comma 2 dell'Art. 4 («Definizioni») e'
vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo.
    2.  I  mezzi  meccanici  adibiti  al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario
di  apertura,  salvo  i casi di necessita' e urgenza e, comunque, con
l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
    3.  I  mezzi  meccanici adibiti al soccorso possono accedere alle
piste  in  tutti i casi di necessita' e urgenza, anche in presenza di
sciatori, e, comunque, sempre con utilizzo degli appositi congegni di
cui al comma precedente.
    4. La sosta dei mezzi meccanici lungo le piste e' consentita solo
in  casi  di  particolare  necessita' o in occasione di operazioni di
soccorso,  e deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione
di  coppie  di pali fluorescenti posti a monte e collocati a croce di
S.  Andrea, in numero adeguato e ad una distanza compresa tra i 20 ed
i 50 metri in relazione alla posizione del mezzo, alle sue dimensioni
e alla difficolta' della pista.
    5.  I  casi  di  necessita'  e  urgenza per i quali e' consentito
l'accesso  dei  mezzi  meccanici  sono  tutti quelli finalizzati alla
eliminazione  o  gestione  di  situazioni  di rischio per il regolare
esercizio di impianti e piste.
    6. Il sorpasso di utenti in movimento da parte di mezzi meccanici
e'  consentito  solo quando la pista presenti nel tratto del sorpasso
una  larghezza  pari  ad  almeno  il doppio della larghezza del mezzo
meccanico.