Art. 68. Mezzi meccanici 1. L'uso di mezzi meccanici e di ogni altro mezzo differente da quelli elencati al punto b), comma 2 dell'Art. 4 («Definizioni») e' vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessita' e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. 3. I mezzi meccanici adibiti al soccorso possono accedere alle piste in tutti i casi di necessita' e urgenza, anche in presenza di sciatori, e, comunque, sempre con utilizzo degli appositi congegni di cui al comma precedente. 4. La sosta dei mezzi meccanici lungo le piste e' consentita solo in casi di particolare necessita' o in occasione di operazioni di soccorso, e deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di coppie di pali fluorescenti posti a monte e collocati a croce di S. Andrea, in numero adeguato e ad una distanza compresa tra i 20 ed i 50 metri in relazione alla posizione del mezzo, alle sue dimensioni e alla difficolta' della pista. 5. I casi di necessita' e urgenza per i quali e' consentito l'accesso dei mezzi meccanici sono tutti quelli finalizzati alla eliminazione o gestione di situazioni di rischio per il regolare esercizio di impianti e piste. 6. Il sorpasso di utenti in movimento da parte di mezzi meccanici e' consentito solo quando la pista presenti nel tratto del sorpasso una larghezza pari ad almeno il doppio della larghezza del mezzo meccanico.