Art. 69.
Omologazioni   agonistiche   e   compatibilita'   con  autorizzazioni
                            all'esercizio
    1.  Le piste provviste di omologazione per gare sportive da parte
della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) potranno essere
dotate  di misure e apprestamenti di sicurezza integrative rispetto a
quelle  previste  per  il  normale esercizio, secondo quanto disposto
nella  omologazione  medesima,  e  dovranno risultare compatibili con
esse.
    2. L'elenco delle misure e apprestamenti di sicurezza integrative
e   la   loro  ubicazione  dovranno  essere  comunicate  al  servizio
competente mediante idonei elaborati tecnici (relazione e planimetria
in  scala  adeguata)  a  firma  di  un  tecnico  abilitato,  ai  fini
dell'aggiornamento   dei   dati   degli   elenchi  regionali  di  cui
all'articolo successivo,  entro  sessanta  giorni  dal rilascio della
omologazione da parte della F.I.S.I.
    3.  Le  misure  e apprestamenti di sicurezza integrativi, qualora
migliorativi della sicurezza anche nell'ambito del normale esercizio,
possono  essere  mantenute in opera per tutto il periodo di esercizio
della  pista.  In  caso  contrario,  la  loro  presenza dovra' essere
limitata  al  periodo  di  effettuazione  dell'evento sportivo per il
quale  sono  previste  obbligatorie,  poste  in opera previa chiusura
della  pista  al  pubblico  esercizio e successivamente rimosse prima
della riapertura della pista al pubblico esercizio.
    4.   La  rimozione  parziale  delle  misure  e  apprestamenti  di
sicurezza  della  pista  prescritti  della  omologazione  e'  vietata
qualora  le parti che vengono mantenute in opera possano trasformarsi
in  elementi  di  rischio,  a meno che tali parti siano adeguatamente
protette,   come  da  piano  di  gestione  della  sicurezza  adottato
nell'area sciabile attrezzata.