Art. 70. Catasto piste 1. Il Servizio competente predispone un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento annuale sulla base della documentazione fornita dal concessionario. 2. L'elenco deve contenere, per ciascuna pista, i seguenti dati: a) indicazione della ubicazione geografica, topografica e catastale; b) generalita' della stazione di appartenenza e del titolare dell'autorizzazione all'esercizio; c) classificazione, categoria, dati tecnici, elenco impianti a servizio, piste collegate; d) planimetria su mappa catastale; e) accordi con proprietari dei terreni interessati; f) profilo longitudinale in scala adeguata; g) generalita' del direttore della sicurezza piste.