Art. 70.
                            Catasto piste
    1.  Il  Servizio  competente  predispone un elenco delle piste da
sci,  ne  cura  la  gestione  e provvede al suo aggiornamento annuale
sulla base della documentazione fornita dal concessionario.
    2. L'elenco deve contenere, per ciascuna pista, i seguenti dati:
      a) indicazione   della  ubicazione  geografica,  topografica  e
catastale;
      b) generalita'  della  stazione  di appartenenza e del titolare
dell'autorizzazione all'esercizio;
      c) classificazione,  categoria, dati tecnici, elenco impianti a
servizio, piste collegate;
      d) planimetria su mappa catastale;
      e) accordi con proprietari dei terreni interessati;
      f) profilo longitudinale in scala adeguata;
      g) generalita' del direttore della sicurezza piste.