Art. 71. Verifiche ed ispezioni 1. Il Servizio competente, anche tramite componenti del tavolo tecnico di cui al precedente Art. 8, svolge verifiche sull'esercizio della pista per l'accertamento della osservanza delle norme di legge e di regolamento. 2. Le verifiche di cui al comma 1 sono altresi' effettuate dalle forze dell'ordine. 3. Le ispezioni vengono svolte senza preavviso al concessionario. 4. Qualora siano verificate inosservanze alle norme di legge e di regolamento, il servizio competente sospende l'autorizzazione all'esercizio con le procedure di cui all'Art. 23 comma 3.