Art. 71.
                       Verifiche ed ispezioni
    1.  Il  Servizio  competente, anche tramite componenti del tavolo
tecnico  di cui al precedente Art. 8, svolge verifiche sull'esercizio
della  pista per l'accertamento della osservanza delle norme di legge
e di regolamento.
    2.  Le verifiche di cui al comma 1 sono altresi' effettuate dalle
forze dell'ordine.
    3. Le ispezioni vengono svolte senza preavviso al concessionario.
    4. Qualora siano verificate inosservanze alle norme di legge e di
regolamento,   il   servizio   competente  sospende  l'autorizzazione
all'esercizio con le procedure di cui all'Art. 23 comma 3.