Art. 27. Aspetti formativi dei contratti di apprendistato 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonche' dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. 2. La giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella commissione di cui all'Art. 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalita' per la verifica dei risultati. 3. La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui al comma 2, ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso. A tal fine la giunta regionale definisce, secondo le forme di cui al comma 2, criteri e modalita' per la formulazione dei piani formativi individuali. 4. Possono essere realizzate, da parte degli enti bilaterali di cui all'Art. 10, comma 5, azioni di monitoraggio e valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonche', sulla base delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, azioni di assistenza tecnica.