Art. 27.
          Aspetti formativi dei contratti di apprendistato

    1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del
2003,  la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in
materia  e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello
nazionale,  nonche'  dei  contratti collettivi di lavoro, detta norme
per  la  regolamentazione  degli  aspetti  formativi dei contratti di
apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:
      a) apprendistato   per  l'espletamento  del  diritto-dovere  di
istruzione e formazione;
      b) apprendistato  professionalizzante,  per il conseguimento di
una   qualificazione  attraverso  una  formazione  sul  lavoro  e  un
apprendimento tecnico-professionale;
      c) apprendistato   per  l'acquisizione  di  un  diploma  o  per
percorsi di alta formazione.
    2.   La   giunta   regionale,   d'intesa  con  le  parti  sociali
rappresentate  nella  commissione  di  cui  all'Art.  51  della legge
regionale  n.  12  del  2003,  definisce, nel rispetto degli standard
minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale
delle   qualifiche,   gli   aspetti   formativi   dell'apprendistato,
precisando  i  criteri progettuali da osservare per l'identificazione
degli  obiettivi  formativi  da  conseguire  e delle modalita' per la
verifica dei risultati.
    3.  La  formazione  per  i contratti di apprendistato si articola
secondo  un  piano  formativo  individuale  che  delinea  il percorso
formativo  dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di
cui   al   comma   2,  ed  in  relazione  alle  competenze  possedute
dall'apprendista  stesso.  A  tal fine la giunta regionale definisce,
secondo  le  forme  di  cui  al  comma 2,  criteri e modalita' per la
formulazione dei piani formativi individuali.
    4.  Possono  essere realizzate, da parte degli enti bilaterali di
cui  all'Art.  10,  comma 5,  azioni  di  monitoraggio  e valutazione
dell'apprendistato sul territorio regionale nonche', sulla base delle
clausole  dei  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, azioni di
assistenza tecnica.