Art. 28.
Formazione  nel  contratto  di  apprendistato  per l'espletamento del
              diritto-dovere di istruzione e formazione

    1.  In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento
del  diritto-dovere  di istruzione e formazione la Regione privilegia
le  modalita'  proprie  della programmazione integrata tra formazione
professionale  ed  istruzione  di  cui alla legge regionale n. 12 del
2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico
professionali,  con  l'obiettivo  del  conseguimento  della qualifica
professionale  ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di
formazione ed istruzione.
    2.  La  giunta  regionale,  nel  rispetto  degli  standard di cui
all'Art.  48  del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276
(Attuazione  delle  deleghe  in  materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), definiti ai sensi
della   legge  28 marzo  2003,  n.  53  (Delega  al  Governo  per  la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale),   d'intesa  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali e dell'istruzione, universita' e ricerca, nonche',
a  seguito  del processo di concertazione sociale e di collaborazione
istituzionale  di cui all'Art. 6 e sentita la commissione assembleare
competente,   stabilisce  gli  aspetti  formativi  del  contratto  di
apprendistato  per  l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione.