Art. 29. Formazione per l'apprendistato professionalizzante 1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'Art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, la giunta regionale, con le modalita' di cui all'Art. 28, comma 2, definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonche', per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacita' professionale. Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale.