Art. 29.
         Formazione per l'apprendistato professionalizzante

    1.  Relativamente  all'apprendistato  professionalizzante  di cui
all'Art.  49  del  decreto  legislativo  n.  276  del 2003, la giunta
regionale,  con  le  modalita' di cui all'Art. 28, comma 2, definisce
gli  aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
nazionalmente   ed   in  coerenza  con  il  sistema  regionale  delle
qualifiche   nonche',   per   quanto  attiene  l'articolazione  della
formazione  e  la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai
contratti collettivi di lavoro.
    2.  Ai  fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione
che  viene  attuata,  mediante  una  specifica  progettazione,  in un
ambiente  formativo  adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso
deve  essere  svolta  in  situazione  distinta  da quella finalizzata
prioritariamente  alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza
mediante    un    percorso    formativo   finalizzato   a   conferire
all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per
l'acquisizione  di  adeguata capacita' professionale. Tale formazione
deve   produrre   esiti  verificabili  e  certificabili,  secondo  le
modalita' stabilite dalla giunta regionale.