Art. 30.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
                             formazione

    1.  La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato
per  l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di
cui all'Art. 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
    2.  Per queste finalita' la giunta regionale, con le modalita' di
cui  all'Art.  28,  comma 2,  promuove e sostiene sperimentazioni, da
attuarsi   nell'ambito   di   intese   con  Universita',  istituzioni
scolastiche   autonome,   soggetti   accreditati   della   formazione
professionale  ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano
titoli   riconosciuti  a  livello  nazionale  ed  europeo  e  con  le
organizzazioni    dei    lavoratori    e   dei   datori   di   lavoro
comparativamente maggiormente rappresentative.
    3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui
al comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli
accordi  di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
    4. La giunta regionale, anche attraverso le intese con i soggetti
di  cui al comma 2, definisce standard della formazione nel contratto
di  apprendistato  per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta   formazione,   nonche'  criteri  per  il  riconoscimento  e  la
certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.