Art. 30. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui all'Art. 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 2. Per queste finalita' la giunta regionale, con le modalita' di cui all'Art. 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con Universita', istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative. 3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 4. La giunta regionale, anche attraverso le intese con i soggetti di cui al comma 2, definisce standard della formazione nel contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonche' criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.