Art. 31.
                     Trasferimento delle risorse

   1.  Il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, umane e
finanziarie  necessarie  per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
di  cui  alla presente legge si realizza secondo gli atti normativi e
negoziali  adottati  anche  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni o
unificata.