Si  riporta  il  nuovo testo risultante dalle modifiche apportate:
Nuovo testo dell'art 12 della legge regionale n. 20 marzo 1980, n. 31
«Diritto allo studio. Norme di attuazione».
                              Art. 12.
                 Interventi regionali complementari
   1.  Ad  integrazione  dei  servizi  e delle attivita' di specifica
competenza dei comuni singoli od associati, la regione:
    a) ...;
    b) eroga contributi aggiuntivi a fronte di speciali situazioni di
necessita',  per  favorire il compimento dell'obbligo scolastico e la
prosecuzione degli studi da parte di adulti e di lavoratori studenti;
    c)  realizza  e  diffonde  pubblicazioni  di contenuto culturale,
sociale e storico destinato agli utenti della scuola, con particolare
riguardo  agli  elaborati  frutto  delle  esperienze didattiche delle
scuole  lombarde,  e puo' concedere contributi alle iniziative di cui
al precedente art. 8, secondo comma;
    d)  eroga  contributi  straordinari  ai comuni per gli interventi
integrativi,  anche  sotto  forma  di materiale didattico e culturale
individuale,  di  trasporto e di assistenza individuale, a favore dei
soggetti portatori di handicap;
    e)   eroga  contributi  per  la  realizzazione  di  attivita'  di
orientamento  e  di  istruzione  permanente  collegate  con la scuola
nonche' per l'istituzione di corsi di orientamento musicale.