Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate: Nuovo testo dell'art 12 della legge regionale n. 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio. Norme di attuazione». Art. 12. Interventi regionali complementari 1. Ad integrazione dei servizi e delle attivita' di specifica competenza dei comuni singoli od associati, la regione: a) ...; b) eroga contributi aggiuntivi a fronte di speciali situazioni di necessita', per favorire il compimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte di adulti e di lavoratori studenti; c) realizza e diffonde pubblicazioni di contenuto culturale, sociale e storico destinato agli utenti della scuola, con particolare riguardo agli elaborati frutto delle esperienze didattiche delle scuole lombarde, e puo' concedere contributi alle iniziative di cui al precedente art. 8, secondo comma; d) eroga contributi straordinari ai comuni per gli interventi integrativi, anche sotto forma di materiale didattico e culturale individuale, di trasporto e di assistenza individuale, a favore dei soggetti portatori di handicap; e) eroga contributi per la realizzazione di attivita' di orientamento e di istruzione permanente collegate con la scuola nonche' per l'istituzione di corsi di orientamento musicale.