Art. 30. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'art. 4, relativi ai compensi e ai rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del Forum per la promozione delle attivita' culturali della provincia, si fa fronte con la riduzione degli oneri conseguenti alla soppressione del comitato tecnico-scientifico previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2000. 2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella B in corrispondenza delle unita' previsionali di base di riferimento. 3. Per il triennio 2007-2009 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalita' riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.