Art. 30.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli  oneri  derivanti  dall'art. 4, relativi ai compensi e ai
rimborsi  delle spese da corrispondere ai componenti del Forum per la
promozione  delle  attivita'  culturali della provincia, si fa fronte
con  la  riduzione  degli  oneri  conseguenti  alla  soppressione del
comitato  tecnico-scientifico  previsto dalla legge provinciale n. 13
del 2000.
   2.  Per  i  fini  di  cui  agli  articoli richiamati nell'allegata
tabella  B,  le  spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle
autorizzazioni  di  spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini
di  cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico
di  accompagnamento  e  di  specificazione  del  bilancio  2007-2009,
indicati  nella tabella B in corrispondenza delle unita' previsionali
di base di riferimento.
   3. Per il triennio 2007-2009 alla copertura delle nuove o maggiori
spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo
le  modalita'  riportate  nell'allegata  tabella  C. Per gli esercizi
finanziari  successivi  si  provvede secondo le previsioni recate dal
bilancio pluriennale della provincia.