Art. 37.

                          F i n a l i t a'



   1. La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessita'
di  promozione  umana  e  sociale  dei  ciechi,  dei sordomuti, delle
famiglie  dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili
e del lavoro, concede a titolo di contributo ordinario annuo la somma
indicizzata  di  euro  103.291,38  in favore dell'unione italiana dei
ciechi  e  degli  ipovedenti,  di euro 103.291,38 in favore dell'ente
nazionale  per  la  protezione  e  l'assistenza  dei  sordi,  di euro
103.291,38  in  favore  dell'associazione nazionale famiglie caduti e
dispersi  in  guerra,  di euro 103.291,38 in favore dell'associazione
nazionali  mutilati  e  invalidi civili, di euro 103.291,38 in favore
della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di euro
103.291,38  in  favore  della unione nazionale mutilati per servizio,
ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24
giugno 1947, n. 650.
   2.  Il  contributo  di  cui al comma 1 e' finalizzato a consentire
alle  stesse  associazioni  di  meglio  perseguire  i  propri compiti
istituzionali  di  preminente rilievo sociale, sia associativi che di
rappresentanza,   patrocinio  e  tutela  dei  minorati  della  vista,
dell'udito  e  della  parola,  delle famiglie dei dispersi in guerra,
degli invalidi civili e del lavoro.
   3.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, per garantire un piu'
diffuso  servizio  sul  territorio  regionale,  alle  associazioni e'
concesso  un  contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad
uso esclusivo dell'associazione, almeno una sede.
   4.  Le  finalita'  e  le modalita' di erogazione del contributo in
favore  dell'unione  nazionale  mutilati per servizio sono conformi a
quelle stabilite rispettivamente dal comma 2 e dall'art. 38.
   5.  L'ente  beneficiario  di  cui  al  comma  4  deve  operare  in
conformita'  agli  obiettivi  fissati  dall'art.  39  e  deve rendere
programma  dettagliato  delle attivita' e la relazione sullo stato di
relativa attuazione in conformita' a quanto stabilito dall'art. 40.