Art. 37. F i n a l i t a' 1. La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessita' di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili e del lavoro, concede a titolo di contributo ordinario annuo la somma indicizzata di euro 103.291,38 in favore dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, di euro 103.291,38 in favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionali mutilati e invalidi civili, di euro 103.291,38 in favore della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di euro 103.291,38 in favore della unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista, dell'udito e della parola, delle famiglie dei dispersi in guerra, degli invalidi civili e del lavoro. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, per garantire un piu' diffuso servizio sul territorio regionale, alle associazioni e' concesso un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell'associazione, almeno una sede. 4. Le finalita' e le modalita' di erogazione del contributo in favore dell'unione nazionale mutilati per servizio sono conformi a quelle stabilite rispettivamente dal comma 2 e dall'art. 38. 5. L'ente beneficiario di cui al comma 4 deve operare in conformita' agli obiettivi fissati dall'art. 39 e deve rendere programma dettagliato delle attivita' e la relazione sullo stato di relativa attuazione in conformita' a quanto stabilito dall'art. 40.