Art. 38.

                      Erogazione dei contributi



   1.  Il  contributo  e'  concesso  con decreto del presidente della
giunta  regionale, rispettivamente al consiglio regionale dell'unione
italiana  dei  ciechi  e  degli  ipovedenti, al comitato regionale di
coordinamento  dell'ente  nazionale  per la protezione e l'assistenza
dei  sordi,  al  comitato regionale della Lombardia dell'associazione
nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, al comitato regionale
dell'associazione   nazionale   mutilati   e  invalidi  civili  della
Lombardia,  al  consiglio  regionale  dell'associazione  mutilati  ed
invalidi  del  lavoro  della  Lombardia,  da  ripartirsi  secondo  le
seguenti modalita':
    a)  il  10%  delle  somme  di rispettiva competenza alle suddette
articolazioni regionali per le attivita' promozionali e organizzative
di carattere generale;
    b)  il restante 90% delle stesse, per meta' in parti uguali e per
meta'  in  proporzione  al  numero  dei  soggetti rappresentati, alle
sezioni costituite sul territorio regionale.