Art. 38. Erogazione dei contributi 1. Il contributo e' concesso con decreto del presidente della giunta regionale, rispettivamente al consiglio regionale dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al comitato regionale di coordinamento dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, al comitato regionale della Lombardia dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, al comitato regionale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili della Lombardia, al consiglio regionale dell'associazione mutilati ed invalidi del lavoro della Lombardia, da ripartirsi secondo le seguenti modalita': a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attivita' promozionali e organizzative di carattere generale; b) il restante 90% delle stesse, per meta' in parti uguali e per meta' in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale.