Art. 39. Programma speciale 1. Nell'ambito delle linee generali delle rispettive attivita' promozionali, gli enti beneficiari di cui all'art. 37 operano, in particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecita', del sordomutismo e dell'invalidita' civile, nonche' dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra; b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecita', del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidita'; c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attivita' lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione; d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali; e) rendere possibile ogni altra utile attivita' promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonche' l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessita' dei minorati sensoriali e fisici e dalle famiglie dei caduti e dispersi in guerra.