Art. 39.

                         Programma speciale



   1.  Nell'ambito  delle  linee  generali delle rispettive attivita'
promozionali,  gli  enti  beneficiari  di cui all'art. 37 operano, in
particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
    a)  assicurare  un  programma organico di intervento a favore dei
propri  rappresentati,  tenendo  conto delle esigenze derivanti dalle
minorazioni    sensoriali   della   cecita',   del   sordomutismo   e
dell'invalidita'  civile,  nonche'  dalla  particolare  condizione di
afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e
dispersi in guerra;
    b)  favorire  lo  svolgimento  di  adeguati  programmi annuali di
propaganda per la profilassi della cecita', del sordomutismo e per la
prevenzione degli stati di invalidita';
    c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e
l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi
civili   e   conseguentemente  il  loro  proficuo  inserimento  nelle
attivita'  lavorative  e  la  loro effettiva partecipazione alla vita
sociale della regione;
    d)  incrementare  la  ricerca  tecnologica  primaria, consistente
nello   studio,   nel  perfezionamento  e  nella  sperimentazione  di
materiali ed apparecchiature speciali;
    e) rendere possibile ogni altra utile attivita' promozionale e di
sostegno   sul   piano   sociale,  lavorativo  e  culturale,  nonche'
l'adeguamento    delle    attuali    strutture    organizzative    al
soddisfacimento delle fondamentali necessita' dei minorati sensoriali
e fisici e dalle famiglie dei caduti e dispersi in guerra.