Art. 40. Relazione sullo stato di attuazione dei progetti 1. Gli enti di cui all'art. 37 sono tenuti a presentare alla giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma dettagliato delle attivita' che intendono svolgere nell'anno successivo, ed entro il 30 giugno di ogni anno il resoconto dell'attivita' svolta nell'anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci. 2. La giunta regionale, laddove riscontri difformita' rispetto agli scopi e alle finalita' della presente legge, invita gli enti di cui al comma 1 a rettificare i programmi annuali di attivita'.