Art. 40.

          Relazione sullo stato di attuazione dei progetti



   1.  Gli  enti  di  cui  all'art.  37 sono tenuti a presentare alla
giunta  regionale,  entro  il 30 settembre di ogni anno, il programma
dettagliato   delle   attivita'   che  intendono  svolgere  nell'anno
successivo,  ed  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  il  resoconto
dell'attivita'  svolta  nell'anno  precedente,  debitamente approvati
dalle assemblee dei soci.
   2.  La  giunta  regionale,  laddove riscontri difformita' rispetto
agli  scopi e alle finalita' della presente legge, invita gli enti di
cui al comma 1 a rettificare i programmi annuali di attivita'.