Art. 47.
           Gestione associata delle funzioni e dei servizi

   1.  La Regione promuove e sostiene, prioritariamente rispetto agli
altri soggetti interessati, la gestione associata dei servizi e delle
funzioni   per   i  piccoli  Comuni  nella  prospettiva  dimensionale
ottimale,  per garantirne efficacia, efficienza e qualita' secondo le
disposizioni contenute nel Titolo III.