Art. 54.
                       Agevolazioni tariffarie

   1.  Al  fine  di  favorire  l'introduzione  di tariffe agevolate a
favore  dei  residenti  nei Comuni con popolazione inferiore ai mille
abitanti, la Regione puo' stipulare apposite convezioni con i gestori
di  servizi pubblici locali ed in particolare con quelli operanti nei
settori  del  servizio idrico integrato, dei trasporti, dei rifiuti e
delle energie alternative.