Art. 54. Agevolazioni tariffarie 1. Al fine di favorire l'introduzione di tariffe agevolate a favore dei residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, la Regione puo' stipulare apposite convezioni con i gestori di servizi pubblici locali ed in particolare con quelli operanti nei settori del servizio idrico integrato, dei trasporti, dei rifiuti e delle energie alternative.