Art. 35. Sanzioni 1. Fatta salva l'applicabilita' delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 della presente legge e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'art. 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all'art. 18, comma 1, della presente legge e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00; d) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 363/2003 ed all'art. 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilita' civile, e' soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00. 2. In attuazione dell'art. 18, comma 2, della legge n. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono cosi' determinate: a) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; b) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00; c) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell'elenco degli infortuni, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; d) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; e) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; f) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilita', e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; g) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; h) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00; i) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00; j) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 363/2003 ed all'art. 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00; k) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00; 1) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocita' ivi previsti, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; m) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; n) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; o) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; p) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; q) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge n. 363/2003 ed all'art. 32, comma 6, della presente legge, ove l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficolta', e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00; r) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell'orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00; s) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; t) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, e' soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00; u) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, della presente legge, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; v) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarita' da parte dell'utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validita' e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di piu' comuni, e' competente la comunita' montana di riferimento. Le modalita' ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. 4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l'immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare puo' ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2, lettera v), anche dell'intero valore nominale del titolo, in favore del gestore. 6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facolta' di richiedere, anche tramite personale a cio' delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio. 7. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo e' richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne e' sprovvisto e' comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del bighetto medesimo.